Ordinanza n. 24 del 18-05-2021 - Prevenzione incendi boschivi Anno 2021
il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l’anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2021 e di...

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IL SINDACO
RENDE NOTO
Mediante pubblicazione in allegato al presente atto, il contenuto del D.P.G.R. Puglia n. 118 del 21.04.2021 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 57 del 22.04.2021 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2021, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.r. n.38/2016 e della L.r. 53/2019”, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l’anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2021;
ORDINA
- Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie,
- I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebiattura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
- Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio così come individuato dal citato decreto del Presidente della Giunta Regionale, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell’anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 4 della L.R. 38/2016.
- Entro il 15 giugno 2021 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità così come individuato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale indicato, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI, i gestori delle Reti per gli impianti fuori terra, hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità;
- I proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire entro il 15 giugno 2021, le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza.
- Alla Società di gestione delle Ferrovie, all’ANAS, all’Acquedotto Pugliese, ai Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2021 e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio
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Documenti e link
Documenti allegati: Testo completo dell'ordinanza n. 24 del 18-05-2021
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