Feste Patronali: divieto di somministrazione e vendita in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio
Il Sindaco Parisi firma l'ordinanza

Dettagli della notizia
Ginosa, 25 settembre 2017
Ordinanza Sindacale Prot. n. 26262
OGGETTO: divieto di somministrazione e vendita in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio nei luoghi interessati dallo svolgimento della fiera e delle Feste Patronali “Madonna del Rosario e SS. Medici”, nei giorni 29, 30 settembre, 01 e 02 ottobre 2017.
IL SINDACO
Premesso che:
- nei giorni 29, 30 settembre e 01 ottobre 2017, sono previsti nel Comune di Ginosa i festeggiamenti in onore della “Madonna del Rosario e SS. Medici”;
- in tale occasione è prevista una notevole partecipazione di pubblico così come confermato dagli organizzatori in sede di conferenza dei servizi, tenutasi presso gli uffici di questo Ente, in data 15 settembre 2017 nonché dai numeri delle persone registrate gli anni passati;
Considerato che:
- la rilevante presenza di pubblico incentiva il consumo di bevande alcooliche e non, in contenitori di vetro e/o alluminio, facendo registrare comportamenti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica;
Ritenuto, pertanto, necessario:
- rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia con l’adozione delle seguenti misure che possano contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica nonché a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al possesso di contenitori di vetro e lattine di alluminio connesso con il consumo non responsabile di bevande alcooliche, vietando:
- la somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e/o lattine di alluminio nelle aree interessate dall’evento;
- la detenzione e il consumo di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o lattine di alluminio nelle aree pubbliche e aperte al pubblico interesse dall’evento;
Ritenuto, altresì:
- improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell’igiene e del decoro, vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa i seguenti comportamenti:
- di somministrare, vendere per asporto nonché detenere bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro in lattine di alluminio;
- di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata, per lo specifico evento e/o in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree interessate dal presente provvedimento;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;
Considerato necessario limitare la vendita e/o somministrazione di cui al punto precedente nelle seguenti vie e piazze:
- via Matteotti; via Quarto; Corso Vittorio Emanuele e traverse; Piazza Nusco; viale Martiri D’Ungheria e traverse; via Vittorio Veneto; via Tagliamento; via Matteotti; via Isola Caprera; Piazza Sarno; Piazza IV Novembre; Piazza Plebiscito; Piazza Orologio; via Magnolie; Largo Santi Medici; via Teatro; via Manzoni; via Tre Fonti; via Tempio; via Allori; via Tulipani; via Giuseppe Garibaldi; Parco Alfieri; Parco Baden Powell; via Della Pace; via Palatrasio; nei pressi di tutte le scuole del territorio di Ginosa;
Rilevate ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante lo svolgimento della Festa Patronale, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno del consumo improprio di alcool e dell’abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, oltre che prevenire e contrastare rischi alla libera circolazione stradale nonché di evitare prevenire atteggiamenti e atti di violenza e di vandalismo determinati dall’abuso di alcool;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267//2000 (T.U.E.L.) che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza, anche “Extra Ordinem”, per la tutela di igiene pubblica, pubblica e sicurezza urbana così come modificati dall’art. 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle Città”;
Vista la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle Città” che meglio definisce l’ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l’altro:
- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità della vita urbana;
- l’incuria, il degrado di immobili;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano.
Visti:
- l’art. 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”;
- la circolare n. 300/A4228/17/149/2017/08 Ministero dell’Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- la Direttiva Ministeriale n.11001/110 (10)/Uff.II - Ord. Sic. Pub. del 28 luglio 2017;
- la circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017 - n. 555/OP/0001991/2017/1;
visti:
- gli artt. 17 comma 2 del T.U.L.P.S. e 650 Codice Penale.
ORDINA
E’ FATTO DIVIETO:
Dalle ore 00:00 del giorno 29 settembre 2017 alle ore 24:00 del 02 ottobre 2017 nei seguenti luoghi interessati dalla Fiera e dalle Festività Patronali:
- via Matteotti; via Quarto; Corso Vittorio Emanuele e traverse; Piazza Nusco; viale Martiri D’Ungheria e traverse; via Vittorio Veneto; via Tagliamento; via Matteotti; via Isola Caprera; Piazza Sarno; Piazza IV Novembre; Piazza Plebiscito; Piazza Orologio; via Magnolie; Largo Santi Medici; via Teatro; via Manzoni; via Tre Fonti; via Tempio; via Allori; via Tulipani; via Giuseppe Garibaldi; Parco Alfieri; Parco Baden Powell; via Della Pace, via Palatrasio; nei pressi di tutte le scuole del territorio di Ginosa;
- di somministrare, vendere per asporto, nonché detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o lattine di alluminio;
- di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata per lo specifico evento e/o in possesso di autorizzazione amministrativa per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree interessate dal presente provvedimento,
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.
E’, altresì, espressamente vietato nei giorni del 29 e 30 settembre, 01 e 02 ottobre 2017, accedere alle aree, oggetto della presente ordinanza, con zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori di vetro e/o lattine di alluminio.
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 come stabilito dall’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000;
A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 03 giorni a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art. 11 della legge 689/81 “Legge di Depenalizzazione”.
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno precedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- al Prefetto di Taranto;
- al Questore di Taranto;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto;
- ai Comandi Stazione dei Carabinieri di Ginosa e Marina di Ginosa;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto;
- al Settore Attività Produttive Ufficio Commercio SUAP Locale – sede;
- alla Direzione Regionale S.I.A.E.;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per mera e doverosa informazione.
INFORMA:
- che il responsabile del procedimento è il Dr. Nicola BONELLI, quale Responsabile del Settore Area Affari Generali – Servizio Attività Produttive.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia ovvero in via alternativa, “Ricorso Straordinario” al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ginosa.
IL SINDACO
Vito PARISI