Festa Patronale in onore dei SS. Patroni Madonna del Rosario e SS. Medici in Ginosa
Modifica Ordinanza sindacale prot. n. 26262 del 25.09.2017

Dettagli della notizia
Ginosa, 28 settembre 2017
Ordinanza Sindacale Prot. n. 26603
OGGETTO: Modifica ordinanza sindacale prot. n. 26262 del 25.09.2017 avente ad oggetto “divieto di somministrazione e vendita in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio nei luoghi interessati dallo svolgimento della fiera e delle Feste Patronali “Madonna del Rosario e SS. Medici”, nei giorni 29, 30 settembre, 01 e 02 ottobre 2017”.
IL SINDACO
Premesso che:
- nei giorni 29, 30 settembre e 01 ottobre 2017, sono previsti nel Comune di Ginosa i festeggiamenti in onore della “Madonna del Rosario e SS. Medici”;
- che con ordinanza sindacale prot. n. 26262 del 25.09.2017, per ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico e sulla base delle normative in essa citate, è stato stabilito il divieto di seguito integralmente riportato:
“Dalle ore 00:00 del giorno 29 settembre 2017 alle ore 24:00 del 02 ottobre 2017 nei seguenti luoghi interessati dalla Fiera e dalle Festività Patronali:
- via Matteotti; via Quarto; Corso Vittorio Emanuele e traverse; Piazza Nusco; viale Martiri D’Ungheria e traverse; via Vittorio Veneto; via Tagliamento; via Matteotti; via Isola Caprera; Piazza Sarno; Piazza IV Novembre; Piazza Plebiscito; Piazza Orologio; via Magnolie; Largo Santi Medici; via Teatro; via Manzoni; via Tre Fonti; via Tempio; via Allori; via Tulipani; via Giuseppe Garibaldi; Parco Alfieri; Parco Baden Powell; nei pressi di tutte le scuole del territorio di Ginosa;
- di somministrare, vendere per asporto, nonché detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o lattine di alluminio;
- di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata per lo specifico evento e/o in possesso di autorizzazione amministrativa per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree interessate dal presente provvedimento,
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.
E’, altresì, espressamente vietato nei giorni del 29 e 30 settembre, 01 e 02 ottobre 2017, accedere alle aree, oggetto della presente ordinanza, con zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori di vetro e/o lattine di alluminio”;
Atteso che la locale Confcommercio, a seguito di un incontro tenutosi presso la sede comunale in data 27.09.2017, con nota acquisita al prot. n. 26600 del 28.09.2017 ha chiesto di apportare alla predette ordinanza le modifiche di seguito indicate:
1) limitare il divieto di somministrazione e vendita ai soli contenitori in vetro escludendo dallo stesso le lattine di alluminio;
2) limitare l’orario di vigenza del divieto dalle ore 20,00 alle ore 2,00 del giorno successivo;
3) in caso di accoglimento della richiesta di modifica riportata nel precedente punto 2), escludere dall’ambito di applicazione dell’ordinanza Viale Martiri d’Ungheria in quanto terminando la Fiera Mercato del 2 ottobre prima delle ore 20,00 il divieto non avrebbe più alcuna ragion d’essere;
Ritenuto di poter accogliere l’istanza della Confcommercio in quanto le modifiche da apportare all’ordinanza in parola non sembrano poter nuocere a quelle finalità di tutela della sicurezza ed ordine pubblico che ne hanno determinato l’adozione;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267//2000 (T.U.E.L.) che attribuiscono al Sindaco poteri di ordinanza, anche “Extra Ordinem”, per la tutela di igiene pubblica, pubblica e sicurezza urbana così come modificati dall’art. 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle Città”;
Vista la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle Città” che meglio definisce l’ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l’altro:
- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità della vita urbana;
- l’incuria, il degrado di immobili;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano.
Visti:
- l’art. 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”;
- la circolare n. 300/A4228/17/149/2017/08 Ministero dell’Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- la Direttiva Ministeriale n.11001/110 (10)/Uff.II - Ord. Sic. Pub. del 28 luglio 2017;
- la circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017 - n. 555/OP/0001991/2017/1;
visti:
- gli artt. 17 comma 2 del T.U.L.P.S. e 650 Codice Penale;
ORDINA
Di apportare all’ordinanza sindacale prot. n. 26262 del 25.09.2017 le modifiche di seguito riportate:
1) il divieto di somministrazione e vendita è limitato ai soli contenitori in vetro e non riguarda le lattine e contenitori di alluminio;
2) l’orario di vigenza del divieto va dalle ore 20,00 alle ore 2,00 del giorno successivo;
3) viene esclusa dall’ambito di applicazione dell’ordinanza Viale Martiri d’Ungheria.
Di confermare per la restante parte il contenuto dell’ordinanza sindacale prot. n. 26262 del 25.09.2017.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- al Prefetto di Taranto;
- al Questore di Taranto;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto;
- ai Comandi Stazione dei Carabinieri di Ginosa e Marina di Ginosa;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Tarano;
- al Settore Attività Produttive Ufficio Commercio SUAP Locale – sede;
- alla Direzione Regionale S.I.A.E.;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per mera e doverosa informazione.
INFORMA:
- che il responsabile del procedimento è il Dr. Nicola BONELLI, quale Responsabile del Settore Area Affari Generali – Servizio Attività Produttive.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia ovvero in via alternativa, “Ricorso Straordinario” al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ginosa.
IL SINDACO
f.to Vito PARISI