Dichiarazione dello stato di emergenza sull’intero territorio regionale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2017, n. 4Con L.R. n. 7 del 10/03/2014 art. 10, il presidente della Regione Puglia, Michele Emilliano, ha ratificato...

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2017, n. 4
Con L.R. n. 7 del 10/03/2014 art. 10, il presidente della Regione Puglia, Michele Emilliano, ha ratificato la Dichiarazione dello stato di emergenza sull’intero territorio regionale in relazione alle conseguenze delle recenti condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Art. 1) (Dichiarazione dello stato di emergenza) E’ dichiarato lo stato di emergenza sull’intero territorio regionale per giorni 30 (trenta), salvo eventuale proroga.
Art. 2) (Coordinamento istituzionale) Fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci e alle altre autorità di protezione civile, è assunto da parte del Presidente della Giunta Regionale il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di emergenza con l’obiettivo di favorire l’esecuzione degli interventi necessari e predisporre la ricognizione del fabbisogno delle risorse finanziarie.
Art. 3) (Volontariato) Per tutta la durata dell’emergenza ai Coordinamenti provinciali di volontariato e alle Associazioni di volontariato iscritti nell’elenco regionale ai sensi del R.R. n. 1/2016, attivati dalla ‘Protezione Civile regionale e dagli Enti locali, previa comunicazione alla stessa Protezione Civile, sono riconosciuti ai datori di lavoro dei relativi volontari coinvolti i benefici previsti dal DPR n. 194/2001 e dalla L.R. n. 26/2013.
Art. 4) (Ricognizione delle risorse finanziarie) Sulla base delle richieste di rimborso avanzate da parte degli Enti locali e delle Prefetture per l’utilizzo delle Forze statali, il Dirigente della Sezione Protezione Civile predispone la ricognizione delle risorse finanziarie necessarie che deve contenere: a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio e ad assicurare l’indispensabile assistenza alla popolazione colpita; b) le attività poste in essere anche in termini di somma urgenza per il ripristino della funzionalità urbana ed extraurbana. c) le attività di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti viarie. 1618 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 11-1-2017
Art 5) (Deroga allo smaltimento delle carcasse degli animali da allevamento) 1. È consentito lo smaltimento delle carcasse in azienda nei Comuni colpiti dall’ondata di maltempo non raggiungibili dai mezzi di trasporto, tramite sotterramento in loco così come previsto dall’art. 19 comma c) del Regolamento CE 1069 del 21 Ottobre 2009 “recante norme sanitarie relative sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg. Ce 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) 2. Il sotterramento di cui al precedente comma deve garantire che tali sottoprodotti di origine animale siano sotterrati: a) in modo che gli animali carnivori o omnivori non possano accedervi; b) in un sito (identificato, con profondità adeguata, cosparso con calce o altro materia disinfettante, interdetto all’utilizzo agricolo per un congruo periodo) senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentano rischi per l’ambiente, particolare per l’acqua, l’aria, il terreno, la vegetazione o gli animali, oppure che sono nocivi a causa del rumore o dell’odore. 3. Gli allevatori che utilizzano tale deroga sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi Veterinari sanità animale della ASL competente per territorio.
Art. 6) (Intervento dello Stato) Qualora durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza la gravità dell’evento, per intensità ed estensione, si dimostrasse tale da richiedere l’intervento dello Stato, ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992, saranno assunte le conseguenti iniziative per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.
Art.7) (Ordinanze) Con ordinanze successive potranno essere disposte ulteriori misure attuative del presente decreto.
Art. 8) (Risorse Finanziarie) Per le prime misure di attuazione del presente decreto sono destinate le risorse di € 1.500.000,00 già stanziate nel bilancio regionale 2017 Missione 11 Programma 2 Tit. 2 cap. 531015
Art.9) ( Informazione) Del presente decreto è data tempestiva informazione alla Giunta e al Consiglio regionale Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 11-1-2017 1619 Art.10) (Pubblicazione) Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a - i dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Art. 10) (Esecutività) Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.